28/08/2026
Iperammortamento 2026: guida completa a beni agevolabili, aliquote e procedura
L'Iperammortamento è tornato in vigore
La Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) ha reintrodotto l'Iperammortamento, l'agevolazione fiscale che permette alle imprese di dedurre dalle imposte un importo superiore al costo effettivamente sostenuto per l'acquisto di beni strumentali. La misura, già introdotta nel 2018 e abrogata nel 2022, è tornata in vigore dal 1° gennaio 2026 come proseguimento naturale dei precedenti piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0, con l'obiettivo di premiare le imprese che investono in tecnologia, digitalizzazione e produzione sostenibile.
Cos'è l'Iperammortamento 2026
Tecnicamente, l'Iperammortamento si traduce in una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile dei beni agevolabili. In altre parole, l'impresa può dedurre quote di costo superiori a quelle effettivamente sostenute, riducendo così la base imponibile su cui si calcolano le imposte dirette (IRES e/o IRPEF), senza alcun effetto sull'IRAP.
Dal punto di vista pratico, per le società di capitali l'Iperammortamento sostituisce l'IRES premiale, rimasta in vigore per un solo anno e utilizzabile esclusivamente con il modello Redditi SC 2026. L'Iperammortamento, invece, sarà utilizzabile a partire dal 2026 - quindi con effetti dalla dichiarazione dei redditi 2027 - e riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, non solo le società di capitali.
Gli investimenti ammissibili devono essere effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, quindi fino alla dichiarazione dei redditi 2029.
Chi può beneficiare dell'Iperammortamento
Possono accedere all'agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate in Italia, indipendentemente dal settore, dalla forma giuridica o dalla dimensione dell'azienda.
Il beneficio non spetta, invece, alle imprese che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa;
- concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale, o un procedimento in corso per l'accertamento di una di queste situazioni;
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- Per tutte le imprese ammesse, inoltre, la spettanza del beneficio resta subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori.
Quali investimenti rientrano nell'Iperammortamento
L'agevolazione riguarda due categorie di beni ben distinte.
Beni materiali e immateriali 4.0
La prima categoria comprende i beni materiali e immateriali nuovi indicati, rispettivamente, negli Allegati IV e V della Legge di Bilancio 2026 - l'aggiornamento tecnico dei vecchi Allegati A e B del Piano Industria 4.0 - a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Vi rientrano, tra gli altri:
- macchine utensili, robot e sistemi multi-robo controllati da CNC o PLC
- sistemi di misura, monitoraggio e ispezione della qualità e dei materiali
- magazzini automatizzati e sistemi di movimentazione interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica
- infrastrutture per il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e l'edge computing
- reti 5G private, infrastrutture Wi-Fi industriali e sistemi di sicurezza informatica OT/IT
- software, piattaforme e applicazioni per la progettazione, la produzione, la gestione della qualità, la manutenzione predittiva e la cybersecurity (sistemi MES, ERP, PLM, SCADA e soluzioni di intelligenza artificiale applicate ai processi produttivi)
Sono invece sempre esclusi personal computer, notebook, tablet, stampanti, scanner e le altre periferiche di produttività individuale, così come i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non collegate direttamente ai processi operativi.
Beni per l'energia rinnovabile
La seconda categoria riguarda i beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.
Per gli impianti fotovoltaici, in particolare, restano agevolabili esclusivamente i moduli che rispettano precisi requisiti di provenienza ed efficienza: moduli con celle prodotte negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza di modulo almeno pari al 23,5%, oppure moduli composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem, prodotte nell'Unione europea, con un'efficienza di cella almeno pari al 24%. I moduli prodotti fuori dall'Unione europea, o che non raggiungono queste soglie, restano esclusi dal beneficio.
I tre requisiti per accedere al beneficio
Oltre a rientrare negli elenchi degli Allegati IV e V, ogni bene deve soddisfare tre requisiti:
- Strumentalità: il bene deve avere un'utilità durevole ed essere impiegato come strumento di produzione nel processo produttivo o nell'erogazione di servizi dell'impresa. Sono quindi sempre esclusi i beni-merce destinati alla vendita, i beni oggetto di trasformazione o assemblaggio per la successiva cessione e, più in generale, i materiali di consumo.
- Novità: il bene non deve essere mai stato utilizzato, né dal cedente né da altri soggetti. Fanno eccezione i beni già detenuti in comodato d'uso dalla stessa impresa (purché non siano mai stati utilizzati in precedenza) e i beni esposti in showroom a fini dimostrativi. Non è invece ammesso un bene già utilizzato in noleggio continuativo dallo stesso soggetto acquirente.
- Territorialità: il bene deve essere destinato a strutture produttive ubicate in Italia. Fino a poche settimane fa la norma richiedeva anche che il bene fosse prodotto in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (il cosiddetto "vincolo di provenienza"): questo vincolo è stato eliminato con effetto retroattivo dal Decreto Legge n. 38/2026, ad eccezione degli impianti fotovoltaici, per i quali resta in vigore.
Le aliquote di maggiorazione e un esempio di calcolo del risparmio fiscale
La maggiorazione del costo ammortizzabile viene calcolata applicando aliquote differenziate per scaglioni di investimento, con riferimento all'ammontare complessivo degli investimenti effettuati in ciascun esercizio compreso nel periodo agevolato:
- Fino a 2.500.000 euro → 180%
- Tra 2.500.000 e 10.000.000 euro → 100%
- Tra 10.000.000 e 20.000.000 euro → 50%
Il limite massimo di investimento agevolabile è pari a 20 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta: la parte di investimento che dovesse superare questa soglia resta esclusa dalla maggiorazione.
Beni in proprietà o in leasing
Il meccanismo di fruizione cambia leggermente in base alla modalità di acquisizione del bene. Per i beni acquistati in proprietà, la maggiorazione incrementa direttamente le quote di ammortamento deducibili. Per i beni acquisiti tramite leasing finanziario, invece, la maggiorazione riguarda esclusivamente la quota capitale dei canoni e il prezzo di riscatto, non la quota interessi, e la deduzione segue l'articolo 102, comma 7, del TUIR, che richiede una durata fiscale del contratto non inferiore alla metà del periodo di ammortamento del bene.
Come si ottiene il beneficio: la procedura e le comunicazioni al GSE
Fruire dell'Iperammortamento non significa semplicemente tenere una contabilità corretta: la norma prevede una procedura specifica, definita da un decreto interministeriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che si articola in cinque comunicazioni da trasmettere al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) attraverso un'apposita piattaforma informatica.
| Step | Comunicazione | Contenuto | Scadenza |
| 1 | Comunicazione preventiva | Dati dell'azienda, della struttura produttiva, tipologia e ammontare degli investimenti | - |
| 2 | Conferma dell'investimento | Dati delle fatture, data e importo del pagamento dell'acconto (20% del costo) | Entro 60 giorni dalla verifica positiva del GSE |
| 3 | Comunicazione periodica | Dettaglio investimenti effettuati, costi sostenuti, previsione di utilizzo del beneficio | Entro il 20 gennaio di ogni anno |
| 4 | Comunicazione integrativa | Piano di ammortamento e quote di incentivo imputate per esercizio | Entro il 30 giugno successivo |
| 5 | Comunicazione di completamento | Conclusione degli investimenti e avvenuta interconnessione dei beni | Entro il 15 novembre 2028 |
I documenti tecnici da non dimenticare
Oltre alle comunicazioni al GSE, sono necessari altri due documenti: la perizia tecnica asseverata, che attesta le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione al sistema aziendale (rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale abilitato, oppure - per il settore agricolo - da un dottore agronomo o forestale, un agrotecnico o un perito agrario laureato); e la certificazione contabile, rilasciata da un revisore legale dei conti, che attesta l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili.
Quando si rischia di perdere il beneficio
L'impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto all'Iperammortamento quando si verifica una o più delle seguenti circostanze:
- il bene viene cedute a titolo oneroso o destinato a una struttura produttiva all'estero, senza essere sostituito - nello stesso periodo d'imposta - con un bene analogo o tecnologicamente superiore;
- assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, o documentazione irregolare non sanabile;
- mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
- dichiarazioni false rese nell'ambito della procedura;
- impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili all'impresa beneficiaria.
In caso di indebita fruizione rilevata dai controlli, il GSE ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate, che provvede al recupero dell'importo.
Cumulabilità con altre agevolazioni e regime de minimis
L'Iperammortamento è, in linea generale, cumulabile con altre misure agevolative nazionali o europee, a condizione che non vengano finanziate con più incentivi le stesse quote di costo e che la somma dei benefici ottenuti non superi il 100% del costo sostenuto. La base di calcolo dell'Iperammortamento, inoltre, va sempre assunta al netto di eventuali sovvenzioni o contributi ricevuti sui medesimi costi.
Il legislatore ha però escluso espressamente la cumulabilità con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 sui medesimi investimenti: la preclusione riguarda gli investimenti che effettivamente beneficiano del credito d'imposta, non quelli per cui è stata presentata la sola comunicazione preventiva senza completare l'iter.
Uno dei vantaggi più significativi della misura è il non assoggettamento al regime de minimis: trattandosi di un'agevolazione fiscale generale, accessibile a tutte le imprese italiane che rispettino i requisiti tecnici dei beni, l'Iperammortamento non viene considerato un aiuto di Stato in senso stretto secondo i parametri europei. Questo significa che il risparmio fiscale generato non ha alcun vincolo rispetto al tetto di 300.000 euro in 3 anni previsto dal regolamento de minimis (Regolamento UE 2023/2831), e il plafond de minimis dell'azienda resta libero per essere utilizzato su altri incentivi, come i contributi a fondo perduto di bandi regionali o camerali.
Attenzione però alla regola della nettizzazione: se l'azienda cumula l'Iperammortamento con una misura in regime de minimis (ad esempio un contributo a fondo perduto), la base di calcolo su cui applicare la maggiorazione va calcolata al netto del contributo ricevuto. Un macchinario da 100.000 euro che ha ottenuto un contributo a fondo perduto di 10.000 euro, ad esempio, genera una base di calcolo per l'Iperammortamento pari a 90.000 euro, non 100.000.
Il rapporto con il concordato preventivo biennale
Una delle novità più rilevanti riguarda il coordinamento tra l'Iperammortamento e il concordato preventivo biennale (CPB) per le partite IVA, disciplinato dall'articolo 7-bis del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38 (il cosiddetto "Decreto fiscale" 2026, convertito con modificazioni dalla legge del 20 maggio 2026).
L'Iperammortamento è stato qualificato come variabile non concordabile: questo significa che i contribuenti che scelgono di adottare il CPB non perdono la possibilità di dedurre dal reddito la quota di Iperammortamento spettante, anche quando si tratta di reddito concordato e non effettivo. Aderire al concordato, quindi, non penalizza in alcun modo le imprese che decidono di investire in beni materiali e immateriali 4.0 o in impianti per l'autoproduzione di energia rinnovabile: il beneficio fiscale resta pienamente fruibile, riducendo la base imponibile su cui si liquidano le imposte anche in regime di concordato.
Le vostre FAQ
Quali aliquote di maggiorazione prevede?
Le aliquote sono differenziate per scaglioni di investimento: 180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni, 50% per la quota tra 10 e 20 milioni, con un tetto massimo di 20 milioni di euro per periodo d'imposta.
È cumulabile con il credito d'imposta Transizione 4.0?
No, non sugli stessi investimenti: l'Iperammortamento non è cumulabile con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 quando quest'ultimo viene effettivamente utilizzato sulle stesse spese. È invece cumulabile, nei limiti generali previsti, con altre misure nazionali o europee.
Fino a quando si possono effettuare gli investimenti agevolabili?
Gli investimenti devono essere realizzati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028; la comunicazione di completamento al GSE va invece trasmessa entro il 15 novembre 2028.
L'adesione al concordato preventivo biennale penalizza chi investe?
No. L'Iperammortamento è una variabile non concordabile e resta interamente deducibile dal reddito anche per le imprese che hanno aderito al CPB.
Il supporto di Overbi per pianificare gli investimenti agevolabili
L'Iperammortamento 2026 rappresenta un'occasione concreta per le imprese che vogliono innovare i propri processi produttivi, ma la sua fruizione richiede un percorso preciso: individuare correttamente i beni agevolabili, verificare i requisiti tecnici richiesti dagli Allegati IV e V e gestire con metodo comunicazioni, perizie e documentazione.
In Overbi affianchiamo le imprese proprio in questa fase: aiutiamo ad analizzare quali investimenti tecnologici - software gestionali, sistemi MES, automazione, interconnessione dei sistemi produttivi, intelligenza artificiale - rispondono realmente alle esigenze aziendali e rientrano tra i beni agevolabili, costruendo un percorso di digitalizzazione coerente con i requisiti del 4.0.
Se vuoi capire quali dei tuoi investimenti in tecnologia e digitalizzazione possono rientrare nell'Iperammortamento 2026, contattaci: possiamo aiutarti a trasformare un obbligo normativo in un'occasione di crescita.
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